sgravi su misura per ciascun condòmino

Ciascun condòmino può scegliere autonomamente di quale bonus beneficiare nel caso in cui, nelle parti comuni dell’edificio, si intendono fare degli interventi che rientrano sia nel Bonus Facciate che nell’Ecobonus. In questo senso — spiega Italia Oggi — la scelta di un condòmino non vincola gli altri a fare altrettanto. Lo prevede la risoluzione n. 49/E dell’Agenzia delle Entrate, chiamata a pronunciarsi sull’intenzione, comune ai condòmini di un edificio, di realizzare un cappotto termico esterno in tutte le facciate del fabbricato condominiale che si trova all’interno di una zona omogenea B, così come definita dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444. L’intervento in oggetto ha tutte le caratteristiche per accedere sia al bonus facciate che all’Ecobonus, portando dunque l’amministratore a rivolgersi all’Agenzia per dei chiarimenti. A tal proposito, quest’ultima ha precisato che «ogni condòmino, per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire se fruire del bonus facciate o del c.d. Ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione». Adempimenti che, nel caso oggetto dell’istanza di interpello, sono, di fatto, identici e possono essere per questo effettuati dall’amministratore di condominio. Quest’ultimo dovrà, in particolare, suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condomini, «tenuto conto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione diverse.

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